Da qualche giorno sto provando a far capire un concetto che mi è passato in testa, ossia.
Ad oggi mi sono basata sull'informazione che ho avuto da tutta la rete e giornali e magistrati per decidere e scegliere con coscienza di oppormi al ddl intercettazioni.
Ora però, prevedendo che tanto diventerà legge, vorrei sapere nello scritto proprio cosa legifera, in che modo etc...perchè sappiamo tutti che cmq l'informazione del passa parola e fai la notizia non è mai totalmente pura al 100%, ma c'è ovviamente una lieve interpretazione personale.
Allora ho cercato un confronto con chi, come me, è contrario a questa legge sulla legge proprio per capire dove cambia e perchè e in cosa si differenzia dal resto del mondo...ma non c'è verso . Mi viene urlato che mi deve bastare che tutto il mondo si opponga alla legge ; mi deve bastare che sia una legge fatta da berlusconi, etc etc....insomma non posso conoscere la legge nella sua completezza, perchè devono bastarmi le parole altrui.....va be....
Per me così non è ....ed allora ecco un piccolo riassunto (di cose tutte trovate in rete, quindi sempre basandomi su notizie scritte e interpretate da altri) :
e mi pare che il mio pensiero sia espresso chiaramente. Ora il mio problema, non poroblema, il mio cruccio eh....okei....poniamo in essere che sta legge passi...voglio sapere x filo e per segno cosa dice....a prescindere che leghi le mani a tizio ,caio, sempronio, sia una schifezza o no..... Si.....trovo sicuramente più spiacevole chi mi dice di non interessarmi a questa legge, di chi mi da le sue personali interpretazioni.
Oggi ho trovato un interessante articolo su come si fa all'estero http://www.ilvelino.it/articolo.php?Id=1128558&t=Ddl_intercettazioni_La_normativa_negli_altri_Paesi
Art 1 comma 39,41 Tempi di applicazione Art 1 comma 19 Verbale di vane ricerche Art 1 comma 3, vietato intercettare l'avvocato dinfensore
Oggi ho trovato un interessante articolo su come si fa all'estero http://www.ilvelino.it/articolo.php?Id=1128558&t=Ddl_intercettazioni_La_normativa_negli_altri_Paesi
England Le intercettazioni possono essere effettuate da parte delle autorità preposte alla tutela dell’ordine pubblico e dei servizi di sicurezza previa autorizzazione del Ministero dell'Interno, ma sulla base della sussistenza di requisiti di necessità e di proporzionalità. L’autorità richiedente deve provare che le intercettazioni sono effettivamente necessarie a proteggere la sicurezza nazionale, ad indagare o a prevenire attività criminali di particolare gravità, o a salvaguardare la ricchezza economica del Paese; e che i benefici derivanti dalle attività per le quali è richiesta l'autorizzazione siano tali da giustificare l’intrusione nella sfera privata dei singoli e da evitare ogni altra interferenza se non quella strettamente necessaria allo scopo. In sede di autorizzazione occorre inoltre valutare se le informazioni che ci si propone di acquisire mediante le intercettazioni non possano essere ottenute in altro modo. I mandati hanno una validità iniziale di tre mesi, prorogabili di ulteriori tre mesi se si tratta di intercettazioni per crimini gravi e fino a sei mesi se invece si tratta di sicurezza nazionale o benessere economico. Se è stata seguita la procedura d'urgenza l'autorizzazione è valida per cinque giorni lavorativi e deve, comunque, essere rinnovata dal ministro. Il materiale derivante dall'intercettazione, tutte le copie, riassunti o sommari identificati come risultato delle intercettazioni non può essere diffuso, riprodotto o conservato se non nei limiti delle finalità per le quali le intercettazioni medesime sono state autorizzate; raggiunte dette finalità deve essere distrutto. Se parte del materiale è conservato, è soggetto a revisioni periodiche che confermino la necessità della sua conservazione. USA L'articolo 2511 prevede che chiunque riveli intenzionalmente, o tenti di rivelare, a qualsiasi altra persona i contenuti di una comunicazione telefonica, orale o telematica, sapendo, o avendo ragione di sospettare, che sia stata intercettata in violazione di questa normativa o anche che riveli i contenuti di un'intercettazione autorizzata è soggetto ad una multa o alla detenzione per non più di 5 anni, o entrambe. GERMANIA Le intercettazioni possono essere autorizzate soltanto dal tribunale su richiesta della procura o, in caso di pericolo imminente, dalla procura stessa. Ma in questo caso l’ordinanza cessa di avere effetto se non viene convalidata dal tribunale entro tre giorni lavorativi. La durata massima è di tre mesi e può essere prorogata soltanto per altri tre mesi, purché sussistano i presupposti. Le nuove disposizioni (art. 100a, comma 4) contengono un esplicito divieto di rilevare ed utilizzare i contenuti di comunicazioni afferenti la sfera intima di una persona. Se durante una conversazione telefonica si parla di sentimenti particolarmente intimi e di riflessioni molto personali, non è consentita l’intercettazione della telefonata. La registrazione deve essere immediatamente cancellata e le informazioni eventualmente ottenute non potranno essere utilizzate nel corso di un procedimento penale. I dati sensibili e le informazioni raccolte possono essere utilizzate in altri procedimenti penali a fini di prova soltanto nella misura in cui emergano fatti e cognizioni necessari a far luce su uno dei reati elencati nel precedente art. 100a. Viceversa, se la documentazione ottenuta non è più necessaria all’azione penale, deve essere immediatamente distrutta sotto il controllo della procura. L'art. 100c prevede requisiti particolarmente rigorosi per l'autorizzazione di intercettazioni ambientali da effettuarsi all'interno di un privato domicilio: qualora determinati elementi di fatto costituiscano fondamento per l'ipotesi di delitti particolarmente gravi perseguiti dalla legge penale, possono essere utilizzati, in forza di una ordinanza dell'autorità giudiziaria e nel caso in cui l'investigazione perseguita con altri mezzi risulti incomparabilmente più difficile o destinata all'insuccesso, mezzi tecnici di sorveglianza e rilevamento acustico nei domicili nei quali si ritiene che soggiorni la persona indagata. L'ordinanza è emessa da un collegio di tre giudici per la durata di un mese. Sono possibili proroghe della medesima durata, ma nel caso in cui le proroghe superino i 6 mesi, la competenza passa alla Corte di grado superiore. SPAGNA Il giudice può autorizzare l'intercettazione telefonica di una persona indagate solo quando sia possibile ottenere con questo mezzo la scoperta o la prova di fatti o circostanze rilevanti del procedimento. L'autorizzazione dura un periodo di tre mesi, prorogabile per uguali periodi di tempo, sempre mediante risoluzione motivata del giudice, per “le persone per le quali vi siano indizi di responsabilità penale, così come per le comunicazioni delle quali esse si servano per la realizzazione dei loro scopi criminali”. E’ previsto che, in caso di urgenza, quando le indagini si attuino per l’accertamento di reati collegati all’attività di bande armate o di elementi terroristi, l’adozione della misura possa essere deliberata dal ministro dell’Interno o, in sua vece, dal direttore della Sicurezza dello Stato, comunicando le motivazioni per iscritto al giudice competente, che confermerà o revocherà tale decisione entro 72 ore.poi ho trovato questo http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-06-11/labc-intercettazioni-voci-192000.shtml?articoli&uuid=AYe12pxB Art 1 comma 12,14 etc archivio riservato e utilizzo in procedimenti diversi Quella evidenziata mi pare un pò una vaccata, se mi intercetti per spaccio e scopri che ho ammazzato? Non so come si comportano all'estero.... Art 1 comma 5,7,8, divieto di pubblicazione delle intercettazioni E mi pare una cosa sensata Mi pare sempre sensato, ma dovrebbe essere già cosi se non erro. Ora non so, ma anche questo dovrebbe essere già cosi no? Art 1 comma 15 e 16divieto di utilizzare le intercettazioni Bo questo avviene in tutto il mondo me pare. Art 1 comma 31,32 Intercettazione di parlamentare Va be solita storia che la legge non è uguale x tutti. Art 1 comma 20,21,22 Obbligo segreto e fin qui mi pare tutto scontato Art 1 comma 26, processi in televisione mi pare corretto, anche se non so se mi piacerebbe finire spiattellata in tv se sono sotto processo...e la privacy ??^^ Art 1 comma 28 Sanzioni alle imprese editoriali basandosi sulla legge precedente, ossia se son state pubblicate prima del termine delle indagini, prima che siano resi pubblici gli atti o parti che non sono state ammesse etc etc...immagino . Art 1 comma 4 pubblicazione x riassunto Art 1 comma 10 REATI INTERCETTABILI Questa mi interessava... equivale a quella tedesca, inglese e americana....escluso il fatto che nei primi 3 passati i 3 mesi si può intercettare x altri 3 max 6 mesi, mentre qui si deve andare avanti di 3 gg in 3 gg....e penso che , basandomi su quanto detto prima da sveva, questo impedisca il lavoro, data la lenta burocrazia italiana. sE NON ERRO permette al pm, senza il tribunale, in caso di gravità di predisporre l'autorizzazione...dopodichè dovrà in quei 3 gg rivolgersi al tribunale...ed è una cosa che è cosi anche nel resto del mondo...ossia l'urgenza ci sta, ma per massimo 72 ore...poi bisogna informare gli organi competenti ...no? sbaglio? Art 1 comma 29, RETTIFICHE So che i blogger stanno proponendo che la rettifica possa essere fatta direttamente nel commento per facilitare il lavoro ...altrimenti si sarà costretti a moderare a priori tutti i commenti....ed addio forum. Art 1 comma 11,36 Richiesta e durata intercettazioni Art 1 comma 6 Stop alla pubblicazione di nomi ed immagini di magistrati Qui il dubbio...è per proteggerli o per non farli entrare in politica
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