domenica 20 giugno 2010

DDL Intercettazioni: oltre a manifestare contro è importante sapere cosa dice?


Da qualche giorno sto provando a far capire un concetto che mi è passato in testa, ossia.
Ad oggi mi sono basata sull'informazione che ho avuto da tutta la rete e giornali e magistrati per decidere e scegliere con coscienza di oppormi al ddl intercettazioni.
Ora però, prevedendo che tanto diventerà legge, vorrei sapere nello scritto proprio cosa legifera, in che modo etc...perchè sappiamo tutti che cmq l'informazione del passa parola e fai la notizia non è mai totalmente pura al 100%, ma c'è ovviamente una lieve interpretazione personale.

Allora ho cercato un confronto con chi, come me, è contrario a questa legge sulla legge proprio per capire dove cambia e perchè e in cosa si differenzia dal resto del mondo...ma non c'è verso . Mi viene urlato che mi deve bastare che tutto il mondo si opponga alla legge ; mi deve bastare che sia una legge fatta da berlusconi, etc etc....insomma non posso conoscere la legge nella sua completezza, perchè devono bastarmi le parole altrui.....va be....

Per me così non è ....ed allora ecco un piccolo riassunto (di cose tutte trovate in rete, quindi sempre basandomi su notizie scritte e interpretate da altri) :


Io la mia idea su questa legge me la son già fatta....basandomi sul pensiero dei pro e dei contro da un bel pò... pesando i pro e i contro e manifestando il mio pensiero chiaramente....ora voglio sapere cosa chiaramente scrive sta legge... a prescindere dal fatto che sia una porcata oppure no....
e mi pare che il mio pensiero sia espresso chiaramente. Ora il mio problema, non poroblema, il mio cruccio eh....okei....poniamo in essere che sta legge passi...voglio sapere x filo e per segno cosa dice....a prescindere che leghi le mani a tizio ,caio, sempronio, sia una schifezza o no..... Si.....trovo sicuramente più spiacevole chi mi dice di non interessarmi a questa legge, di chi mi da le sue personali interpretazioni.
Oggi ho trovato un interessante articolo su come si fa all'estero http://www.ilvelino.it/articolo.php?Id=1128558&t=Ddl_intercettazioni_La_normativa_negli_altri_Paesi
England Le intercettazioni possono essere effettuate da parte delle autorità preposte alla tutela dell’ordine pubblico e dei servizi di sicurezza previa autorizzazione del Ministero dell'Interno, ma sulla base della sussistenza di requisiti di necessità e di proporzionalità. L’autorità richiedente deve provare che le intercettazioni sono effettivamente necessarie a proteggere la sicurezza nazionale, ad indagare o a prevenire attività criminali di particolare gravità, o a salvaguardare la ricchezza economica del Paese; e che i benefici derivanti dalle attività per le quali è richiesta l'autorizzazione siano tali da giustificare l’intrusione nella sfera privata dei singoli e da evitare ogni altra interferenza se non quella strettamente necessaria allo scopo. In sede di autorizzazione occorre inoltre valutare se le informazioni che ci si propone di acquisire mediante le intercettazioni non possano essere ottenute in altro modo. I mandati hanno una validità iniziale di tre mesi, prorogabili di ulteriori tre mesi se si tratta di intercettazioni per crimini gravi e fino a sei mesi se invece si tratta di sicurezza nazionale o benessere economico. Se è stata seguita la procedura d'urgenza l'autorizzazione è valida per cinque giorni lavorativi e deve, comunque, essere rinnovata dal ministro. Il materiale derivante dall'intercettazione, tutte le copie, riassunti o sommari identificati come risultato delle intercettazioni non può essere diffuso, riprodotto o conservato se non nei limiti delle finalità per le quali le intercettazioni medesime sono state autorizzate; raggiunte dette finalità deve essere distrutto. Se parte del materiale è conservato, è soggetto a revisioni periodiche che confermino la necessità della sua conservazione. USA L'articolo 2511 prevede che chiunque riveli intenzionalmente, o tenti di rivelare, a qualsiasi altra persona i contenuti di una comunicazione telefonica, orale o telematica, sapendo, o avendo ragione di sospettare, che sia stata intercettata in violazione di questa normativa o anche che riveli i contenuti di un'intercettazione autorizzata è soggetto ad una multa o alla detenzione per non più di 5 anni, o entrambe. GERMANIA Le intercettazioni possono essere autorizzate soltanto dal tribunale su richiesta della procura o, in caso di pericolo imminente, dalla procura stessa. Ma in questo caso l’ordinanza cessa di avere effetto se non viene convalidata dal tribunale entro tre giorni lavorativi. La durata massima è di tre mesi e può essere prorogata soltanto per altri tre mesi, purché sussistano i presupposti. Le nuove disposizioni (art. 100a, comma 4) contengono un esplicito divieto di rilevare ed utilizzare i contenuti di comunicazioni afferenti la sfera intima di una persona. Se durante una conversazione telefonica si parla di sentimenti particolarmente intimi e di riflessioni molto personali, non è consentita l’intercettazione della telefonata. La registrazione deve essere immediatamente cancellata e le informazioni eventualmente ottenute non potranno essere utilizzate nel corso di un procedimento penale. I dati sensibili e le informazioni raccolte possono essere utilizzate in altri procedimenti penali a fini di prova soltanto nella misura in cui emergano fatti e cognizioni necessari a far luce su uno dei reati elencati nel precedente art. 100a. Viceversa, se la documentazione ottenuta non è più necessaria all’azione penale, deve essere immediatamente distrutta sotto il controllo della procura. L'art. 100c prevede requisiti particolarmente rigorosi per l'autorizzazione di intercettazioni ambientali da effettuarsi all'interno di un privato domicilio: qualora determinati elementi di fatto costituiscano fondamento per l'ipotesi di delitti particolarmente gravi perseguiti dalla legge penale, possono essere utilizzati, in forza di una ordinanza dell'autorità giudiziaria e nel caso in cui l'investigazione perseguita con altri mezzi risulti incomparabilmente più difficile o destinata all'insuccesso, mezzi tecnici di sorveglianza e rilevamento acustico nei domicili nei quali si ritiene che soggiorni la persona indagata. L'ordinanza è emessa da un collegio di tre giudici per la durata di un mese. Sono possibili proroghe della medesima durata, ma nel caso in cui le proroghe superino i 6 mesi, la competenza passa alla Corte di grado superiore. SPAGNA Il giudice può autorizzare l'intercettazione telefonica di una persona indagate solo quando sia possibile ottenere con questo mezzo la scoperta o la prova di fatti o circostanze rilevanti del procedimento. L'autorizzazione dura un periodo di tre mesi, prorogabile per uguali periodi di tempo, sempre mediante risoluzione motivata del giudice, per “le persone per le quali vi siano indizi di responsabilità penale, così come per le comunicazioni delle quali esse si servano per la realizzazione dei loro scopi criminali”. E’ previsto che, in caso di urgenza, quando le indagini si attuino per l’accertamento di reati collegati all’attività di bande armate o di elementi terroristi, l’adozione della misura possa essere deliberata dal ministro dell’Interno o, in sua vece, dal direttore della Sicurezza dello Stato, comunicando le motivazioni per iscritto al giudice competente, che confermerà o revocherà tale decisione entro 72 ore.
poi ho trovato questo http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-06-11/labc-intercettazioni-voci-192000.shtml?articoli&uuid=AYe12pxB Art 1 comma 12,14 etc archivio riservato e utilizzo in procedimenti diversi
È, comunque, sempre vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti, circostanze e persone estranei alle indagini. Il tribunale in ogni caso dispone che i nomi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su supporto informatico. Stabilito, poi, che i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte. Fanno eccezione, tra l'altro, i casi di mafia e terrorismo.
Quella evidenziata mi pare un pò una vaccata, se mi intercetti per spaccio e scopri che ho ammazzato? Non so come si comportano all'estero.... Art 1 comma 5,7,8, divieto di pubblicazione delle intercettazioni
Introdotto, in primo luogo, il divieto di rendere noti, anche parzialmente e sia per sunto che per contenuto, documenti e atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o flussi di comunicazioni informatiche o telematiche o dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari o fino al termine dell'udienza preliminare.
E mi pare una cosa sensata
Vietato, poi, pubblicare, anche parzialmente e sia per sunto che per contenuto, pure, le richieste e le ordinanze emesse in materia di misure cautelari, almeno fino a quando l'indagato (o il suo avvocato difensore) non ne siano venuti a conoscenza. Dopo di che se ne potrà pubblicare il contenuto. Stabilito, inoltre, il divieto di pubblicare documenti, atti o, semplicemente, contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione o che riguardino fatti, circostanze e persone estranee alle indagini e di cui sia stata disposta l'espunzione
Mi pare sempre sensato, ma dovrebbe essere già cosi se non erro.
Confermato che la violazione di tale divieto costituisce illecito disciplinare quando il fatto è commesso da impiegati dello Stato o di altri enti pubblici ovvero da persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato. E di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone sopra indicate, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l'organo titolare del potere disciplinare, che, nei successivi 30 giorni, verificate la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità, e sentito il presunto autore del fatto, dispone la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione fino a 3 mesi.
Ora non so, ma anche questo dovrebbe essere già cosi no? Art 1 comma 15 e 16divieto di utilizzare le intercettazioni
Chiarito che i risultati delle intercettazioni non possano essere utilizzati qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge e, comunque, quando non siano state osservate alcune disposizioni previste del presente provvedimento. Analogo divieto è previsto qualora, nell'udienza preliminare o nel dibattimento, il fatto risulti diversamente qualificato e in relazione a esso non sussistano i limiti di ammissibilità previsti.
Bo questo avviene in tutto il mondo me pare. Art 1 comma 31,32 Intercettazione di parlamentare
Serve l'autorizzazione della Camera di appartenza. Si prevede, poi, anche, che i verbali e i supporti contenenti le registrazioni sono immediatamente trasmessi al procuratore della Repubblica, che ne dispone l'inserimento in un fascicolo separato, conservato in apposita sezione dell'archivio riservato e della loro sussistenza e` data riservata comunicazione al parlamentare interessato alla conclusione delle indagini preliminari.
Va be solita storia che la legge non è uguale x tutti. Art 1 comma 20,21,22 Obbligo segreto
Per gli atti e le attività d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, fino a quando, però, l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari. Previsto, tuttavia, che quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero possa chiedere al giudice l'autorizzazione alla pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero. Stabilito, poi, che i verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato della Procura, non acquisiti al procedimento, nonché la documentazione comunque a essi inerente, sono sempre coperti dal segreto. Come, pure, i documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento. Se, invece, i medesimi documenti sono acquisiti al procedimento come corpo del reato, sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari.
e fin qui mi pare tutto scontato Art 1 comma 26, processi in televisione
Viene attribuito al presidente della Corte d'appello il compito di autorizzare le riprese audiovisive dei dibattimenti, anche senza il consenso delle parti, quando sussiste un interesse sociale rilevante alla conoscenza del dibattimento.
mi pare corretto, anche se non so se mi piacerebbe finire spiattellata in tv se sono sotto processo...e la privacy ??^^ Art 1 comma 28 Sanzioni alle imprese editoriali
Sanzione pecuniaria fino a 500 quote a chi viola l'articolo 377-bis del codice penale (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria). Sanzione di 300 quote per la pubblicazione arbitraria di intercettazioni di un procedimento penale, di 200 quote per la pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, anche per riassunto o a guisa d'informazione.
basandosi sulla legge precedente, ossia se son state pubblicate prima del termine delle indagini, prima che siano resi pubblici gli atti o parti che non sono state ammesse etc etc...immagino . Art 1 comma 4 pubblicazione x riassunto
Si possono pubblicare per riassunto gli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari o fino al termine dell'udienza preliminare.
Art 1 comma 10 REATI INTERCETTABILI
Potranno essere intercettati tutti i reati con pene superiori ai 5 anni, compresi quelli conto la pubblica amministrazione. A cui si aggiungono, poi, i delitti di droga, contrabbando, armi e sostanze esplosive e, in genere, i reati di pornografia relativa a minori, ingiuria, minaccia, usura, manipolazione del mercato, molestia o disturbo di persone col mezzo del telefono. In tutte queste ipotesi è consentita, anche, l'intercettazione di comunicazioni tra presenti, attraverso l'utilizzo delle cosiddette "cimici", solo, però, se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa. Tuttavia, la disposizione prevede, anche, che qualora dalle indagini svolte emerga che l'intercettazione potrebbe consentire l'acquisizione di elementi fondamentali per l'accertamento del reato per cui si procede o che dall'intercettazione possano, comunque, emergere indicazioni rilevanti per impedire la commissione di alcuni dei reati per i quali è consentita l'intercettazione, (e la stessa debba essere eseguita in luoghi diversi dal domicilio), il Pm può disporre l'intercettazione per non oltre 3 giorni.
Questa mi interessava... equivale a quella tedesca, inglese e americana....escluso il fatto che nei primi 3 passati i 3 mesi si può intercettare x altri 3 max 6 mesi, mentre qui si deve andare avanti di 3 gg in 3 gg....e penso che , basandomi su quanto detto prima da sveva, questo impedisca il lavoro, data la lenta burocrazia italiana. sE NON ERRO permette al pm, senza il tribunale, in caso di gravità di predisporre l'autorizzazione...dopodichè dovrà in quei 3 gg rivolgersi al tribunale...ed è una cosa che è cosi anche nel resto del mondo...ossia l'urgenza ci sta, ma per massimo 72 ore...poi bisogna informare gli organi competenti ...no? sbaglio? Art 1 comma 29, RETTIFICHE
Che dovranno essere pubblicate per intero e senza commenti. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro 48 ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono. Per la stampa non periodica l'autore dello scritto provvede, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubbli cate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purche´ le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, entro 7 giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata.
So che i blogger stanno proponendo che la rettifica possa essere fatta direttamente nel commento per facilitare il lavoro ...altrimenti si sarà costretti a moderare a priori tutti i commenti....ed addio forum. Art 1 comma 11,36 Richiesta e durata intercettazioni
Spetta al Pm, con l'assenso scritto del procuratore della Repubblica (a pena d'inammissibilità), chiedere l'autorizzazione a disporre le ntercettazioni. Dovrà inviare, pure, tutto il fascicolo con gli atti fino a quel momento compiuti. La decisione è assunta con decreto collegiale, quando ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti. Intanto, che sussistano gravi indizi di reato e che le operazioni richieste siano assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini. Poi serve: a) nei casi di intercettazione di conversazione o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione, che le utenze siano intestate o effettivamente e attualmente in uso a soggetti indagati ovvero siano intestate o effettivamente e attualmente in uso a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistono concreti elementi per ritenere che le relative conversazioni o comunicazioni siano attinenti ai medesimi fatti. Inoltre, serve: b) che nei casi di acquisizione della documentazione del traffico relativo a conversazioni o comunicazioni telefoniche o ad altre forme di telecomunicazione, le utenze siano o siano state intestate o effettivamente in uso a soggetti indagati ovvero a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede. Infine, c), nei casi di intercettazioni di immagini mediante riprese visive, che i luoghi appartengano a soggetti indagati o siano agli stessi effettivamente e attualmente in uso, ovvero appartengono o siano effettivamente e attualmente in uso a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultino a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistano concreti elementi per ritenere che le relative condotte siano attinenti ai medesimi fatti. Nel decreto con cui autorizza le operazioni, il tribunale deve, con autonoma valutazione, dare conto dei relativi presupposti, che devono essere espressamente e analiticamente indicati. Dal canto suo, il pubblico ministero, insieme con la richiesta di autorizzazione, trasmette al tribunale il fascicolo contenente tutti gli atti di indagine fino a quel momento compiuti. Si prevede, poi, che nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone le intercettazioni con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre 3 giorni al Tribunale, che entro 3 giorni dalla richiesta, decide sulla sua convalida Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalittà e la durata delle operazioni per un periodo massimo di 30 giorni, anche non continuativi. Il pubblico ministero da` immediata comunicazione al tribunale della sospensione delle operazioni e della loro ripresa. Su richiesta motivata del pubblico ministero, contenente l'indicazione dei risultati acquisiti, la durata delle operazioni puo` essere prorogata dal tribunale fino a 15 giorni, anche non continuativi. Una ulteriore proroga delle operazioni fino a 15 giorni, anche non continuativi, puo` essere autorizzata qualora siano emersi nuovi elementi, specificamente indicati nel provvedimento di proroga. Quando, sulla base di specifici atti di indagine, emerge l'esigenza di impedire che l'attivita` delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero che siano commessi altri reati, il pubblico ministero puo` richiedere nuovamente una proroga delle operazioni fino a 15 giorni, anche non continuativi. Previsto, poi, che se dalle indagini emerge che le intercettazioni possono consentire l'acquisizione di elementi fondamentali per l'accertamento del reato per cui si procede o che dalla intercettazione possano, comunque, emergere indicazioni rilevanti per impedire la commissione di alcuni dei reati per i quali è consentita l'intercettazione, e sono scaduti i termini, il pubblico ministero, con decreto eventualmente reiterabili, dispone, comunque, le operazioni per non oltre 3 giorni. È tenuto a trasmettere, anche per via telematica, al Tribunale gli atti rilevanti ai fini della convalida. Nelle indagini di mafia, terrorismo, schiavitù, tratta e sequestro di persona, contraffazione e commercio di prodotti falsi, l'autorizzazione a disporre l'intercettazione è data se vi sono "sufficienti indizi di reato". La durata delle operazioni non puo` superare i 40 giorni, ma puo` essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di 20 giorni, qualora permangano gli stessi presupposti, entro i termini di durata massima delle indagini preliminari. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero. Sempre per gli stessi reati, tra cui mafia e terrorismo, è ammessa anche l'intercettazione di comunicazioni tra presenti, «pure quando non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa». In ogni caso, presso un apposito registro riservato tenuto in ogni procura della Repubblica vengono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni. Quando non vi provvede il Pm personalmente, si deve indicare l'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni di intercettazione..
Art 1 comma 6 Stop alla pubblicazione di nomi ed immagini di magistrati
Introdotta una sorta di anonimato per il giudice. E' fatto divieto diffondere nomi o immagini di magistrati impegnati in procedimenti e processi penali loro affidati. Ci sono però delle eccezioni, come quella, per esempio, che prevede che, ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, la rappresentazione dell'avvenimento non possa essere separata dall'immagine del giudice.
Qui il dubbio...è per proteggerli o per non farli entrare in politica Smile Art 1 comma 39,41 Tempi di applicazione
Stabilito, tra l'altro, che le disposizioni di modifica del Codice di procedura penale, a parte quanto indicato nei commi 40, 41 e 42, non si applicano ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge, alle intercettazioni di comunicazione per le quali è già stato emesso il provvedimento di autorizzazione o di proroga. Viene fatta salva la validità delle intercettazioni precedentemente disposte, ma non possono ulteriormente proseguire, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, per un tempo superiore alla durata massima stabilita dal codice di procedura penale.
Art 1 comma 19 Verbale di vane ricerche
Si confermache al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il pubblico ministero possano disporre l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione, che, tuttavia, viene chiarito, non sono soggette ai 75 giorni di limite massimo di durata. Vietato allegare le intercettazioni al fascicolo (articolo 1, comma 13). Stabilito che i verbali e i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente nello speciale archivio presso la Procura che ha disposto l'intercettazione. Con divieto, quindi, di allegazione, anche solo parziale, al fascicolo del procedimento.
Art 1 comma 3, vietato intercettare l'avvocato dinfensore
Confermato il divieto di intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite. Specificato che il divieto opera, anche, nel caso di intercettazione eseguita su utenza diversa da quella in uso al difensore o agli altri soggetti incaricati e che costituiscono illecito disciplinare (da sommare all'eventuale responsabilità penale) ogni annotazione, informativa, anche verbale, e utilizzazione delle conversazioni o comunicazioni intercettate in spregio del sopra citato divieto.

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